Di seguito il testo del Codice Deontologico del Musicista Professionista nella versione 1.1, così come pubblicata il 26 settembre 2013.
A fondo pagina si trovano i link alle versioni precedenti.
Per una panoramica sull’iniziativa visitare l’apposita sezione.

CODICE DEONTOLOGICO DEL MUSICISTA PROFESSIONISTA

Proposto dall’Associazione Note Legali

Con il contributo e l’adesione di S&C – Spettacolo e Comunicazione FeLSA CISL

PREAMBOLO

Poiché oggi, grazie ad una ampissima offerta didattica, chiunque può imbracciare uno strumento ed esibirsi in pubblico e poiché chi si esibisce in pubblico è spesso un “dilettante” o svolge un’altra professione per sostenersi, sentiamo sempre più impellente la necessità di definire quali atteggiamenti debba avere chi in primo luogo approccia con amore l’arte della musica e, in secondo luogo, chi voglia svolgere con professionalità il lavoro del musicista o ambire a percepire un compenso per regalare emozioni con la propria abilità.

Riteniamo che chiunque voglia percepire un compenso a corrispettivo di una prestazione intellettuale in campo musicale debba comportarsi con professionalità, in quanto, proprio alla luce di tale richiesta, si pone come un «professionista della musica», indipendentemente dal proprio curriculum, dal proprio talento, dal proprio lavoro principale.

La redazione di un Codice Deontologico dei Musicisti non ha lo scopo di imbrigliare i musicisti in ulteriori burocrazie – particolarmente in un mercato caratterizzato da una comune illegalità e da una scarsa tutela dei lavoratori che sono parti contrattuali deboli – ma di dare ai musicisti un orizzonte comune da guardare insieme, una serie di valori di comportamento ai quali ispirarsi nello svolgere la propria attività.

Il primo scopo di questo codice è certamente quello di riunire attorno a dei valori condivisi e condivisibili una categoria che, per cultura o per scarsa sindacalizzazione, non si sente tale.

Prima ancora di ogni azione politica, sindacale, professionistica, riteniamo che una categoria si definisca tale se si riconosce in una serie di regole di comportamento, se conosce e mette in pratica i propri doveri prima di rivendicare i propri diritti. Troppe volte, infatti, abbiamo visto svilire il lavoro del musicista e l’arte della musica stessa da chi si dichiara «professionista della musica».

Proprio questa scarsa professionalità rende ancora più difficoltoso il riconoscimento della figura del musicista come professione.

In questo senso, il vivere personalmente dei valori non potrà che elevare il livello di professionalità di chi fa musica, rinnovarne consapevolezza, qualità, impegno e segnare una netta distinzione tra chi «è musicista» o vuole «vivere di musica» e chi vuole «giocare a fare il musicista».

Aspiriamo a che questo Codice svolga la funzione di specchio, grazie al quale ciascuno possa auto-valutare il proprio atteggiamento e migliorare la propria professionalità.

Il rispetto delle norme di comportamento contenute nel seguente codice è e resterà un impegno personale e morale privo di sanzioni, sino a quando la categoria stessa non vorrà darsi degli organismi disciplinari, anche in relazione alla definizione della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante disposizioni in materia di professioni non organizzate (in vigore a partire dal 10 febbraio 2013).

Ci auguriamo possa essere un primo passo verso una maggiore dignità e consapevolezza professionale.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il Codice Deontologico dei Musicisti è l’insieme dei princìpi, dei comportamenti e delle regole che il musicista dichiara di voler osservare e a cui si ispira nello svolgimento della sua attività.

2. Il Codice Deontologico si applica a tutti i musicisti che intenderanno sottoscriverlo volontariamente.

3. L’adesione, personale e volontaria, al Codice Deontologico potrà essere resa pubblica, sia dal musicista, che eventualmente attraverso la pubblicazione degli aderenti, nelle forme che verranno concordate.

4. Il presente Codice Deontologico reca le norme deontologiche volte primariamente a regolamentare l’esercizio della professione del “Musicista Professionista”, al fine di garantire gli interessi generali ad essa connessi, di tutelare l’affidamento della clientela, assicurare il decoro e la dignità professionale e il rispetto della legalità, fungendo comunque da carta dei valori per chiunque approcci l’arte della musica volendosi porre con rispetto nei confronti della musica stessa nonché di chi opera con essa per trarne sostentamento.

5. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

6. Le norme deontologiche non sono esposte in ordine di importanza.

Art. 2 – Potestà di disciplinare

1. Il Codice si propone come un codice di natura etica: il musicista lo adotta nello svolgimento della sua attività.

2. In assenza di organi e sanzioni disciplinari il presente Codice rappresenta quindi una carta di intenti e di impegno morale alla quale i sottoscriventi si impegnano ad aderire personalmente.

3. I sottoscriventi siano i primi a ricordarsi vicendevolmente il rispetto delle norme del presente Codice.

4. Laddove prevista, la procedura conciliativa sarà sempre preferibile.

Art. 3 – Attività all’estero

1. Il sottoscrivente è tenuto al rispetto e alla diffusione delle presenti norme deontologiche anche nell’esercizio di attività professionali all’estero.

Art. 4 – Attività didattica

1. Il sottoscrivente è tenuto al rispetto e alla diffusione delle presenti norme deontologiche anche e soprattutto nell’esercizio dell’attività didattica, la quale, per la sua natura, è il luogo in cui si formano le nuove generazioni di musicisti. Proprio per tale ragione, il ruolo di docente, maestro o mentore, impone maggiore esempio, attenzione e sensibilità nel rispetto e nella promozione dei valori del Codice.

TITOLO II

DOVERI DEL MUSICISTA

Art. 5 – Principio di eguaglianza

1. Il Musicista deve svolgere la propria attività senza operare discriminazioni di età, sesso, stato civile, razza, nazionalità, religione, condizione sociale, ideologia politica, minorazione mentale o fisica o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale o di genere musicale.

Art. 6 – Lealtà, correttezza, fedeltà

1. Nello svolgimento della sua attività il Musicista si comporterà con lealtà e correttezza nei confronti di tutti i suoi interlocutori, dei committenti/clienti, degli altri Musicisti stessi, dello staff tecnico o artistico con il quale si relazioni, al meglio delle condizioni fornitegli.

2. È dovere del Musicista svolgere la propria attività professionale con fedeltà nei confronti dei suoi interlocutori, dei committenti/clienti, dei colleghi, dello staff tecnico o artistico, anteponendo i loro interessi ai propri, onorando così la fiducia concessa.

Art. 7 – Diligenza, Competenza e aggiornamento professionale

1. Il Musicista cercherà di preparare ogni sua prestazione con diligenza, impegnandosi a fornire al meglio delle proprie capacità ogni prestazione artistica e tecnica indipendentemente dal contesto, dal corrispettivo pattuito e dal committente, in qualunque luogo e in qualunque circostanza essa si svolga.

2. Il Musicista non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con la necessaria competenza o per i quali non sia in grado di assicurare un’organizzazione adeguata.

3. Il Musicista deve mantenere un’elevata competenza professionale attraverso il costante studio personale e un adeguato aggiornamento professionale in campo artistico, tecnico e regolamentare.

4. Il Musicista si impegnerà ad osservare la puntualità in ogni luogo e in ogni circostanza, sia nei rapporti con i suoi colleghi che in quelli con i datori di lavoro, consapevole che questo significa dimostrazione di rispetto civile nei confronti degli altri, ma anche nei confronti di se stessi e della categoria.

5. È dovere morale del Musicista, partecipare attivamente alla vita sindacale della categoria, attraverso una costante informazione, al confronto costruttivo con i colleghi, alla partecipazione a riunioni e iniziative che abbiano lo scopo di rappresentare questioni di comune interesse.

Art. 8 – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale

1. Posto che allo stato dell’arte, il musicista, in qualità di lavoratore, è parte contrattuale debole sovente che si ritrova a subire un trattamento contrattuale iniquo e, pur di lavorare, è costretto ad accettare condizioni di lavoro irregolare, il Musicista eserciterà la sua attività nel rispetto della legge, evitando prestazioni non in regola e provvedendo regolarmente e tempestivamente agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

2. Consapevole che il lavoro non in regola non è solo una forma di concorrenza sleale, ma anche un danno alla categoria e alla collettività, il Musicista si impegna a segnalare le circostanze ove ravveda violazioni di norme di legge o di sicurezza sui luoghi di lavoro ed evasione di adempimenti fiscali, previdenziali e di corresponsione di diritti d’autore, attraverso quei canali e quelle modalità che gli garantiscano una adeguata protezione da possibili ritorsioni.

Art. 9 – Informazioni sull’attività professionale

1. L’informazione sulla propria attività professionale, sui titoli di studio conseguiti e sulla propria formazione professionale deve essere veritiera e rispettare la dignità e il decoro della professione.

2. In alcun modo il Musicista deve attribuirsi attività o contributi creativi di terzi o lasciare dubbi rispetto alla paternità dei medesimi.

3. In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole.

4. Nel proporre la propria attività professionale, il musicista dovrà concordare preventivamente con trasparenza e certezza il proprio compenso e gli eventuali costi connessi ad esso, preferibilmente utilizzando preventivi in forma scritta.

Art. 10 – Rapporti con la stampa e i media

1. Nei rapporti con i media il Musicista deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, evitando dichiarazioni atte al discredito della reputazione professionale di altri musicisti o che compromettano l’immagine della categoria.

Art. 11 – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive

1. Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, il Musicista deve evitare di usare espressioni sconvenienti, denigratorie od offensive, sia nei confronti dei colleghi che di ogni altro interlocutore personale.

2. Le critiche rispetto all’attività artistica di altri musicisti devono essere orientate al fare del musicista (ovvero avente per oggetto la sua esecuzione o interpretazione) e non all’essere della persona.

3. Tale correttezza deve essere mantenuta anche in contesti di rappresentanza della categoria e nel corso di procedimenti elettorali.

4. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica.

Art. 12 – Riservatezza

1. Il Musicista deve assicurare la riservatezza circa i dati e le notizie di cui sia venuto a conoscenza in occasione della promozione o esecuzione del rapporto professionale.

2. Il Musicista è tenuto a creare le condizioni affinché la riservatezza sia mantenuta da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano per suo conto.

TITOLO III

RAPPORTI DI COLLEGANZA

Art. 13 – Correttezza e solidarietà

1. Il comportamento professionale del Musicista nei rapporti con i propri colleghi deve essere ispirato da correttezza e solidarietà.

2. Il Musicista deve astenersi dal porre in essere comportamenti che possano vessare i colleghi limitandone l’autonomia e la libertà, costringendolo a rinunciare ad altre occasioni professionali senza adeguata controprestazione.

Art. 14 – Diritti morali di paternità

1. Il Musicista si impegna a conoscere i nomi degli autori e dei compositori del repertorio che esegue o interpreta e a darne corretta menzione verso il pubblico.

2. Il Musicista si impegna a conoscere i nomi degli artisti interpreti ed esecutori che hanno partecipato alle registrazioni musicali oggetto di studio e a darne corretta menzione qualora esse fossero utilizzate.

3. Il Musicista si impegna sempre a menzionare correttamente i nomi di creativi e collaboratori con i quali abbia collaborato.

Art. 15 – Divieto di pirateria e plagio

1. Indipendentemente da eventuali violazioni di norme di legge, attribuirsi la paternità del lavoro altrui o compensi spettanti ad altri musicisti o svolgere attività, sia a scopo di lucro che a scopo di profitto, senza riconoscere il dovuto ai colleghi, rappresenta una forma culturale di pirateria che il musicista rifiuta.

2. Il rispetto del lavoro altrui e in particolare dei diritti morali e patrimoniali d’autore e connessi degli autori, dei compositori, degli editori, degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori fonografici, rappresenta una condizione essenziale per porsi come professionisti in campo musicale.

Art. 16 – Corretta compilazione di report di società di gestione collettiva

1. Il Musicista si impegna a compilare correttamente il programma musicale della SIAE, così come ogni forma di report predisposto dalle società di gestione collettiva volto a individuare gli autori delle opere musicali utilizzate o gli artisti interpreti ed esecutori di fonogrammi.

2. Nello svolgere tale attività il musicista deve ispirarsi, oltre che alle norme delle varie società di gestione collettiva, ai principi di correttezza professionale e di veridicità.

Art. 17 – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

1. Il Musicista che scelga e incarichi direttamente altro collega deve provvedere a retribuirlo o a farlo retribuire, qualora la prestazione sia a titolo oneroso.

2. Il Musicista, laddove possibile, deve attivarsi perché vengano riconosciuti i compensi dei propri colleghi.

Art. 18 – Sollecitudine nei rapporti

1. Il Musicista è tenuto a dare tempestive istruzioni ai colleghi e a corrispondere con i medesimi.

Art. 19 – Sostituzione di colleghi

1. Il Musicista deve attenersi al rispetto dei valori di correttezza professionale anche qualora si trovasse a sostituire un collega.

Art. 20 – Conflitti di ruolo

1. Il Musicista è tenuto al rispetto delle norme del presente Codice anche ogni qualvolta si trovasse a ricoprire il ruolo di controparte o di datore di lavoro nei confronti di un altro Musicista, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ruolo di direttore artistico, capo orchestra, organizzatore, produttore artistico o fonografico, manager, ecc. Tale condizione non può giustificarlo dall’indurre altri Musicisti alla violazione delle norme deontologiche.

2. Il Musicista, qualunque sia il suo ruolo, si impegna ad attuare un comportamento deontologicamente corretto nei confronti di tutte le figure professionali con le quali si relazionerà nell’adempimento del suo lavoro.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Norma di chiusura

1. Ogni Musicista sottoscrivente si impegna a rispettare le norme del presente Codice, a conoscerlo, a comprenderlo e a darne diffusione pubblica ad ogni livello in particolare modo con l’esempio personale.

2. Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.

NOTA

Versione 1.0 del 15 giugno 2013 – Il testo è stato proposto dall’Associazione Note Legali – Associazione Italiana per lo studio e l’insegnamento del diritto della musica, la quale lo ha approvato con modifiche nell’assemblea dei soci del 25 marzo 2013 ed è in particolare frutto del lavoro dei soci Andrea Marco Ricci, Marco Imperiale, Paolo Caruso, del Direttivo e dell’Assemblea dell’Associazione Note Legali nonché del contributo ricevuto attraverso il proprio forum.

Versione. 1.1 del 26 settembre 2013 – Aggiunte le modifiche conseguenti all’avvio della collaborazione con Michele Massimo Pontoriero, Segretario Generale di S&C – Spettacolo e Comunicazione FeLSA CISL.

Rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia


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